Consulta le nostre faq per chiarire ogni dubbio e approfondire le caratteristiche della polizza di Responsabilità Ambientale, la polizza per tutelare l’Azienda dal rischio inquinamento.

 

D. Cosa si intende quando si parla di rischio inquinamento?

 

R. Per rischio inquinamento si intende la possibilità di contaminare le matrici ambientali aria, acqua suolo a seguito della fuoriuscita o dispersione di sostanze di qualunque natura fuoriuscite da uno stabilimento o deposito con anche la possibilità di cagionare danni a terzi (a cose, persone ed interruzioni dì esercizio).


D. Quali aziende o attivita’ possono causare un danno da inquinamento ?

R. E’ più facile rispondere indicando quali aziende non possono causare un danno da inquinamento: sostanzialmente sono quelle prive di sostanze pericolose e che non hanno neanche un rischio incendio (ad. es. deposito mattoni e laterizi, semplice assemblaggio dì componenti meccanici e simili).

Si tratta in realtà di un numero limitato di aziende.


D. Sono un azienda che ha solo un rischio incendio: e’ utile che mi assicuri per l’inquinamento?

R. Sì, perché una delle più importanti e frequenti cause di inquinamento sono proprio gli incendi che possono provocare sia importanti danni a terzi che all’interno dell’azienda (nubi tossiche, danni alle coltivazioni adiacenti, intossicazione di persone o lavoratori vicine all’azienda, danni da interruzione di esercizio di terzi, danni da inquinamento causati dalle acque di spegnimento esterne ed interne al sito …) ed una copertura adeguata è fondamentale anche solo per un semplice deposito di materiale plastico o di pneumatici nuovi o da riciclare.


D. Perche’ l’estensione all’inquinamento accidentale non e’ adeguata e sufficiente per un’impresa?

R. L’estensione all’inquinamento accidentale è il modo con cui 20/30 anni or sono si pensava di offrire la copertura inquinamento per le piccole aziende. E’ una garanzia priva di qualsiasi valutazione tecnica (non viene richiesto nessun questionario né informazione al cliente), non ha recepito le novità normative degli ultimi anni sulle leggi in materia ambientale (normativa sulle bonifiche e danno ambientale), presenta gravi limiti sull’operatività della garanzia (solo danni a terzi, mai graduale, incertezza sul termine accidentale, mancata garanzia di tutti i danni all’interno dell’azienda, necessità che vi sia sempre una richiesta di danno da parte di terzi per aprire il sinistro, etc ….).


D. Quali vantaggi presenta una polizza dedicata per il rischio inquinamento?

 

R.  La polizza inquinamento:

- nasce per garantire la maggior parte dei rischi di un’impresa (non per escluderne una buona parte come l’estensione),

- è oggetto di una valutazione specifica da parte dell’assicuratore (questionario ed in alcuni casi audit che viene svolto dopo la stipula della polizza o prima se richiesto dal cliente) e questo rappresenta una garanzia per il cliente

- è una copertura costantemente aggiornata sulle novità normative e può anche essere oggetto di personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’impresa

- è sempre possibile trovare la soluzione economica adeguata al cliente: meglio avere una polizza dedicata ma completa anche con massimale ridotto (500.000 euro) che un’estensione all’inquinamento accidentale per massimali superiori.

- permette di avere oltre ai risarcimenti per le spese di bonifica sostenute o per i danni causati a terzi anche consulenza sulla gestione del danno, sulle società di bonifica migliori, sugli avvocati che si possono scegliere, etc …, ossia la compagnia diventa partner dell’azienda e la supporta nella gestione del danno.


D. Quali garanzie offre una polizza di responsabilita’ ambientale insediamenti ?

R. Offre la garanzia spese di bonifica esterne al sito con massimale pieno ed interne al sito (con sottolimite), il risarcimento per danni cagionati a terzi a seguito di inquinamento (cose, persone, interruzione di esercizio), oltre a delle garanzie aggiuntive molto utili (danni ai beni all’interno dell’azienda, committenza del trasporto di merci pericolose, amianto, carico e scarico, eventi socio-politici).


D. Cosa si intende con il termine retroattivita’?

R. E’ il modo con cui si regolamenta il regime temporale e l’operatività della polizza soprattutto per l’inquinamento graduale o continuo. In altre parole è la data indicata in polizza dopo la quale deve essersi verificato od aver avuto origine l’evento che cagiona l’inquinamento.


D. Se la mia azienda opera da tanti anni in un sito, non e’ mai stata assicurata e riceve un’offerta di polizza senza retroattivita’ o retroattivita’ molto limitata (1 o 2 anni), e’ vero che la polizza non serve a niente?

R. Assolutamente no!

Prima di tutto la polizza ambientale opera per i danni da inquinamento improvviso (incendio, esplosione, scoppio eventi naturali, atti dolosi di terzi, errori umani, rovesciamenti, incidenti) dal primo giorno di efficacia della copertura.

Per l‘inquinamento graduale o continuo logicamente andrà fatta qualche valutazione specifica per capire insieme all’azienda se è conosciuto lo stato del suolo/sottosuolo, se può essere utile comprare qualche anno di retroattività, se è disponibile qualche altra informazione utile, se è prevista a breve la chiusura del sito etc.

Potremmo paragonare la retroattività alla frequenza scolastica di uno studente.

Chi non ha frequentato le elementari, le medie, le superiori può iscriversi direttamente all’università? Di regola no ma può cercare di recuperare il ritardo con modi diversi.

Idem per le aziende mai assicurate: non si possono recuperare 30 o 40 anni di mancata copertura assicurativa con un anno di polizza (se così fosse il premio del primo anno dovrebbe essere di decine o centinaia di migliaia dì euro …), ma si può cercare di trovare qualche soluzione insieme all’azienda.


D. Nel caso non si riesca a capire se un inquinamento graduale ha avuto origine prima o dopo la data di retroattivita’ come opera la polizza?

R. La polizza prevede una clausola dì risarcimento proporzionale nel caso la datazione dell’inquinamento sia tecnicamente impossibile. Questo dimostra l’opportunità di attivare le polizza inquinamento appena possibile, proprio per conquistare anni di retroattività preziosi.


D. Le aziende che non hanno uno stabilimento o un deposito hanno rischi ambientali?

R. Va verificato con il cliente se hanno mezzi dedicati alle operazioni di carico e scarico presso terzi di sostanze pericolose o rifiuti, se svolgono attività presso terzi (manutenzioni, imprese di costruzioni, bonifiche, gestione impianti, demolizione serbatoi …) o se affidano il trasporto delle loro sostanze pericolose a vettori terzi.

In questi caso è possibile suggerire le coperture carico e scarico, attività presso terzi o committenza del trasporto.

 
 
COMPILA IL MODULO PER RICHIEDERE INFORMAZIONI