Si parla di una copertura assicurativa per l’operatore di logistica. L’attività della mia azienda prevede tutta la filiera, dal trasporto al magazzinaggio. Quali sono le nostre responsabilità e per quanto dobbiamo rispondere?
Le attività della filiera logistica possono essere ricondotte a diversi regimi di responsabilità. Da un lato i trasporti nazionali (in/out), disciplinati dall’ art. 1696 del Codice Civile, che stabilisce il limite di un euro per ogni kg di merce perduta o avariata, dall’altro le attività di magazzino (e quanto riconducibile a tale fase, come etichettature, imballaggi, manipolazioni in genere) che sono invece riconducibili al contratto di deposito, per il quale non sono previsti limiti, e che espone quindi al risarcimento integrale del danno o perdita del quale si è responsabili.
Occorre tuttavia considerare le giacenze in transito, e cioè quelle soste temporanee a magazzino di merci per le quali è già nota la destinazione (ed è quindi già stato emesso un documento di trasporto): questa fase è da considerarsi come trasporto a tutti gli effetti e quindi soggetta al relativo limite.
Durante il trasporto il vettore (e quindi anche la società di logistica che agisce come vettore contrattuale) risponde della perdita o dell’avaria delle cose che gli sono state consegnate per il trasporto (dalla presa in consegna alla riconsegna), a meno che non provi che quanto occorso sia riconducibile a caso fortuito, fatto del mittente o del destinatario, o dalla natura o vizi delle cose o dal loro imballaggio.
Durante il deposito l’azienda di logistica è tenuta a conservare e custodire le cose che gli sono state affidate e restituirle quando ciò viene richiesto. Risponde quindi di ogni danno o perdita a meno che dimostri che il fatto occorso non gli è imputabile.
Le merci in deposito sono già assicurate dal mio Cliente e ritengo che questo sia sufficiente. Quali sono i miei rischi?
Non solo non è sufficiente, ma è anche decisamente rischioso.
Normalmente gli assicuratori del suo cliente hanno pieno diritto di rivalsa in relazione ai danni pagati. Ne consegue che, in caso di danno, tali assicuratori indennizzeranno il cliente per poi tentare di recuperare le somme pagate nei suoi confronti. Questa situazione viene spesso ritenuta ovviabile attraverso una apposita clausola di rinuncia alla rivalsa inserita nelle polizze dei clienti. Si tratta di una soluzione parziale e impropria, poiché la clausola è inefficace per i casi di dolo e colpa grave, con la conseguenza di lasciare quindi senza protezione l’azienda di logistica.
Alcuni Clienti mi richiedono una copertura apposita sulle loro merci in deposito. FlexLogistics prevede questa possibilità ?
Flexlogistics ha una apposita sezione dedicata alla copertura delle merci in deposito. La garanzia è prestata nella forma All Risks, e offre quindi un livello di qualità ben superiore a quanto normalmente ottenibile dal cliente stesso. Include inoltre i rischi per le merci in refrigerazione ed è quindi adatta anche a prodotti alimentari.
Attualmente ho diverse polizze: per le merci trasportate e per i rischi di incendio e furto delle merci a magazzino. FlexLogistics può assorbirle tutte? Ed eventualmente devo dare disdetta a tali polizze?
Flexlogistics è stata studiata per consentire un completo controllo dei rischi della logistica attraverso un solo contratto. E’ quindi in grado di sostituire le comuni polizze dedicate all’attività consentendo al contempo l’eliminazione delle zone d’ombra che spesso si generano a causa dell’utilizzo di molte polizze.
Le polizze in corso dovranno essere disdettate nei termini previsti da ogni contratto. Assiteca fornirà tutta l’assistenza necessaria allo scopo.
Quali sono i principali vantaggi, normativi ed economici, di FlexLogistics rispetto alle polizze tradizionali? In base a quali parametri viene calcolato il premio?
Flexlogistics è una polizza unica nel suo genere, non solo perché riunisce nello stesso contratto i rischi solitamente garantiti da diverse polizze, ma anche per la elevata qualità dei contenuti tecnici studiati appositamente per le esigenze della logistica. La perfetta saldatura tra le diverse aree di Flexlogistics consente una gestione ottimale di tutti quei rischi che solitamente restano scoperti o non gestiti in maniera adeguata nelle polizze tradizionali.
I parametri utilizzati per il calcolo del premio sono diversi e riferiti alle Sezioni di polizza che si è deciso di sottoscrivere. Le coperture di responsabilità (vettoriali e deposito) sono calcolate sulla base dei rispettivi fatturati, nella Sezione Danni per Conto il premio viene calcolato sul valore delle merci assicurate, mentre per la All Risks merci a magazzino il tasso è applicato sul massimale a primo rischio prescelto.
La polizze prevede diverse sezioni. Sono tutte obbligatorie?
La polizza può essere assemblata con le Sezioni che interessano. La Sezione B, relativa alle responsabilità di trasporto è obbligatoria. La Sezione relativa alla copertura delle merci in deposito può essere concessa solo in abbinamento alle Responsabilità da deposito.
La mia azienda opera anche come spedizioniere. E’ prevista anche la garanzia ARES?
La garanzia ARES (e cioè la responsabilità professionale dello spedizioniere) è prevista, con una forma decisamente ampia ed innovativa, la relativa Sezione è obbligatoriamente abbinata a quella relativa alle responsabilità da trasporto
Cosa assicura la sezione “costi e spese” della polizza FlexLogistics?
Garantisce il recupero di tutti i costi e le spese sostenuti in conseguenza di un sinistro coperto dalla polizza, tra cui parcelle ed onorari di avvocati e periti, le spese di distruzione e smaltimento, quelle di sgombero della sede stradale, ma anche il contributo in avaria generale ed i costi di rispedizione.
Sono compresi i trasporti che io affido a sub-vettori e padroncini? E’ prevista la rinuncia alla rivalsa?
Flexlogistics fornisce una piena tutela in caso di subtrasporto, occorre naturalmente non incorrere in infrazioni volontarie delle disposizioni che regolano il trasporto di merci su strada. La rinuncia alla rivalsa nei confronti di vettori continuativi e con rapporti regolati da contratto è una delle estensioni facoltative previste dalla polizza.
Quali sono le procedure in caso di sinistro e la documentazione da produrre?
Assiteca, attraverso la Divisione Trasporti, affianca l’Azienda in ogni fase della gestione del sinistro.
Le procedure sono semplificate e alle Aziende verrà consegnata una “guideline” operativa per snellire al massimo sia la fase istruttoria sia quella documentale.
La liquidazione della danno sarà effettuata direttamente da Assiteca entro 30 giorni dal completamento della documentazione richiesta, inclusiva dell’eventuale relazione di perizia.