Con circolare del 29 aprile 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definitivamente precisato le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per le imprese che esercitano o accedono all’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Tale precisazione, che fa seguito alla disposizione diramata nel maggio 2012 in applicazione al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (art. 7), prevede che l’impresa di autotrasporto dimostri di disporre ogni anno di un capitale proprio pari o superiore a € 9.000,00 per il primo veicolo, a cui devono essere aggiunti € 5.000,00 per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi e i semirimorchi sono fuori dal computo dell’importo dell’idoneità finanziaria).
Sono esclusi dalla dimostrazione del requisito, nonché dal computo dell’importo, gli autoveicoli sino a 1,5 ton. di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa stessa.
Assiteca, in collaborazione con l’Associazione Camion Sicuro, ha predisposto un’apposita convenzione in ottemperanza a tale disposizione attraverso una polizza di Responsabilità Civile Professionale il cui contenuto è pienamente accettato dagli Enti competenti e che prevede un costo altamente competitivo.
Si ricorda che sono anche accettate garanzie fidejussorie nonché certificazioni rilasciate da un revisore contabile, mentre non sono più ritenute idonee altre forme sino ad oggi adottate (Polizze di R.C.Vettoriale, Polizza R.C. Terzi etc.).
COMPILA IL MODULO PER RICHIEDERE INFORMAZIONI