La riforma dell'autotrasporto introdotta con il DLgs 286 del 2005 ha portato importanti novità non solo per gli operatori del settore, ma anche per le aziende che utilizzano i servizi di trasporto su gomma.

Come tutti ricorderanno, con questa riforma l'Italia si è sostanzialmente adeguata alle norme europee in materia, tendenti tra l'altro a favorire l'incremento della sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione del numero sempre crescente di incidenti che coinvolgono il trasporto pesante.
Il nostro legislatore ha così applicato alcuni principi di emanazione comunitaria, in tema di repressione del trasporto abusivo, di qualificazione professionale degli autisti e soprattutto sul rispetto dei tempi massimi di guida, argomento di vitale importanza per garantire la sicurezza sulle strade.
Ma la vera novità è consistita nel coinvolgere tutti i soggetti interessati al trasporto al fine di raggiungere gli auspicati obiettivi di sicurezza.
Dal 2005 quindi i committenti, i mittenti delle spedizioni e i proprietari delle merci non sono più considerati spettatori esterni, ma parti responsabili e coinvolte negli illeciti del vettore, nel caso di ordini o istruzioni non compatibili con la legge.

Questo concetto è stato definito responsabilità condivisa e ha comportato l'introduzione di precisi adempimenti a carico di tutte le parti interessate, la cui violazione può generare non solo sanzioni amministrative ma anche a carattere definitivo come il sequestro e la confisca del carico.
Il diretto coinvolgimento dell'utenza ha indotto il gruppo Assiteca a progettare una nuova polizza per la tutela delle merci trasportate, che si facesse carico dei nuovi e gravosi rischi che incombono sulle aziende. Nel 2006 è così nata Flexcargo, lo strumento dedicato alla soluzione di questi problemi e che ancora oggi, grazie a continui aggiornamenti e ampliamenti, rappresenta la soluzione migliore tra le polizze dedicate alle merci.

 

Flexcargo è tra l'altro l 'unico prodotto assicurativo in grado di garantire i rischi di sequestro e di confisca e la copertura delle spese di difesa legale, fornendo così una immediata soluzione assicurativa al problema.

Il Decreto 286 si è tuttavia rivelato di difficile attuazione, soprattutto per le difficoltà delle forze dell'ordine nell'accertare il rispetto delle norme attraverso la verifica dei documenti che accompagnano il carico e che dovrebbero consentire di individuare i soggetti coinvolti. La risposta a questi problemi è giunta con il DLgs 214 del 2008, a cui è seguito il D.M. 30.6.2009 e la successiva Circolare del 17.7.2009 con la quale il Ministero dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi.

Questo Decreto introduce un nuovo documento, la Scheda di Trasporto, che deve accompagnare le merci fornendo tutte le informazioni necessarie, quali i dati relativi al Vettore, al Caricatore, al Mittente e al Proprietario della merce, oltre ovviamente ai dati sul la merce stessa e al le eventuali osservazioni ed istruzioni sul trasporto.

La Scheda di Trasporto dovrebbe quindi consentire alle autorità preposte l'immediata identificazione delle parti coinvolte nel trasporto per l'eventuale accertamento delle responsabilità legate alla violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

Tale documento si pone tuttavia come ulteriore alternativa rispetto agli altri e già noti documenti che possono testimoniare le informazioni necessarie, fermo restando la possibilità dell'ente accertatore di esigere la presentazione di uno dei documenti previsti.

Nella sostanza, come ha chiarito la Circolare interpretativa, la merce viaggiante deve essere alternativamente accompagnata da:

  1. il contratto stipulato con il vettore in forma scritta, ancorché privo di data certa, che verrà apposta in caso di controllo dall'agente accertatore, purché contenga tutte le indicazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal Ministero;
  2. la scheda di trasporto;
  3. uno dei documenti equipollenti elencati nella Circolare del 17.7.2009, purché contenente tutte le informazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal Ministero
    (lettera di vettura CMR, documenti doganali e altri documenti che devono obbligatoriamente accompagnare la merce).

In proposito si ricorda che il contratto in forma scritta consente di ottenere importanti vantaggi, tra cui evitare la responsabilità condivisa. Tali vantaggi sono tuttavia accordati solo in presenza di una data certa sul contratto e ciò al fine di evitare possibili retrodatazioni che annullerebbero l'efficacia della norma.

 

camion

Nella sostanza, come ha chiarito la Circolare interpretativa, la merce viaggiante deve essere alternativamente accompagnata da:

  1. il contratto stipulato con il vettore in forma scritta, ancorché privo di data certa, che verrà apposta in caso di controllo dall'agente accertatore, purché contenga tutte le indicazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal Ministero;
  2. la scheda di trasporto;
  3. uno dei documenti equipollenti elencati nella Circolare del 17.7.2009, purché contenente tutte le informazioni previste nel fac-simile di scheda predisposto dal Ministero
    (lettera di vettura CMR, documenti doganali e altri documenti che devono obbligatoriamente accompagnare la merce).

Deve essere preparata dal Committente (non può essere delegata al Vettore) per ogni veicolo e deve contenere tutte le informazioni già richiamate, tassative nel contenuto ma non vincolanti nella forma.

L’alterazione, la mancata, incompleta o non veritiera compilazione della Scheda di Trasporto comportano l 'elevazione di sanzioni amministrative da 600 a 1800 euro. Tali sanzioni si applicano anche per i trasporti internazionali eseguiti da vettori stranieri.

Le aziende utenti del trasporto sono oggi chiamate ad una rinnovata attenzione sul rispetto delle norme e sulle procedure amministrative e operative che regolano i rapporti con i vettori, valutando le necessarie protezioni assicurative e soprattutto ricordando che ad oggi nessuna norma impone al vettore di assicurare le proprie responsabilità anche e soprattutto in relazione alle perdite o danni al carico.

 

Dicembre 2009