Insoddisfatto per il rimborso proposto dall’assicurazione auto a seguito di un incidente? Problemi col vicino di casa? Dallo scorso 21 marzo per risolvere controversie di questo genere non è più possibile andare direttamente dal giudice di pace, ma occorre rivolgersi ad un mediatore civile (secondo il D. Lgs. 28/2010).

Ogni avvocato ha quindi l’obbligo di segnalare il vincolo della mediazione civile, che diventa quindi una sorta di “clausola di procedibilità”: se non si tenta la soluzione del mediatore, il giudice dichiarerà improcedibile l’istanza.

MEDIAZIONE LEGALE

Ad oggi in Italia sono ben 320 mila le cause condominiali e di RC auto che stanno affrontando l’iter rivolgendosi a più di mille enti, 785 dei quali di mediazione e 261 di formazione, e 40 mila mediatori, che vantano fra l’altro una preparazione omogenea, visto che per iscriversi all’albo basta un corso di formazione di 50 ore.

Ma come si avvia il processo di mediazione?

E’ necessario presentare una domanda depositando un’istanza presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia: l’istanza deve contenere l’indicazione dell’organismo stesso, delle parti, dell’oggetto del contendere, le ragioni della pretesa e il valore della lite.
Per aprire e avviare la pratica occorre versare 40 euro: sia la parte che fa domanda sia la controparte (al momento dell’adesione) devono effettuare il versamento, a cui poi si aggiungeranno le spese vere e proprie della mediazione, che vanno dai 65 euro ai 9.200 euro per cause oltre 5 milioni di euro.

Ricevuta la domanda di mediazione, viene designato un mediatore che fissa un primo incontro non oltre i 15 giorni dall’avvenuto deposito della domanda.

Se la controparte accetta l’invito, il mediatore incontra le parti sia congiuntamente sia in sedute separate, al fine di raggiungere un accordo entro un tempo limite di 4 mesi.

Alla proposta formulata dal mediatore le parti devono rispondere entro 7 giorni.

Se viene raggiunta un’intesa, il mediatore redige un verbale al quale allega il testo dell’accordo, con decreto del presidente del Tribunale a cui fa capo l’organismo di mediazione e che costituisce titolo esecutivo.

Se invece l’accordo non viene raggiunto, il mediatore redige comunque un verbale nel quale dà atto della mancata conciliazione: questo documento soddisfa la condizione di procedibilità e quindi le parti possono far ricorso al giudice di pace.

Nel caso invece in cui una delle due parti non si presenti alla mediazione ma all’iter con il giudice di pace, il giudice stesso condanna al pagamento di un contributo la parte che senza alcun giustificato motivo non ha partecipato al tentativo di mediazione.

Ma attenzione: qualora il giudice di pace, al termine della causa, valuti di valore equivalente o minore la soluzione proposta dal mediatore, la parte che non ha accettato la soluzione proposta dall’ente di mediazione è tenuta a pagare, oltre alle proprie, anche le spese legali della controparte.

Alla luce di tutti questi cambiamenti, e tenendo ben presente che oltre alle spese fisse della mediazione (basti pensare che per una causa del valore di 1.000 euro le parti devono versare ciascuna più di 100 euro) si deve sommare l’eventuale onorario di un Legale, è quindi fondamentale disporre di una polizza di tutela legale.

LA SOLUZIONE ASSITECA: LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Una polizza di tutela legale garantisce un qualificato servizio di consulenza e la copertura delle spese legali per procedimenti penali e civili, sia in sede giudiziaria sia in extra-giudiziaria.

Molti i vantaggi:

  • costi contenuti;
  • libertà nella designazione dell’avvocato (in alcuni casi la fase stragiudiziale viene gestita da un legale incaricato dalla compagnia stessa);
  • supporto da parte della compagnia nella gestione delle pratiche burocratiche e amministrative.

Per maggiori informazioni, scrivici a assiteca@assiteca.it

 

 

Maggio 2012