L'attività di brokeraggio assicurativo è regolata dal Codice delle Assicurazioni private, istituito con decreto legislativo il 9 settembre 2005 e aggiornato poi con altri due decreti nel 2007 e nel 2008.
Il Codice pretende rigidi requisiti, anche retroattivi, in termini di trasparenza, competenza, professionalità e onorabilità, da parte di chi svolge un'attività professionale nel settore delle assicurazioni.
Nell'interesse dei Clienti, il Codice delle Assicurazioni ha introdotto nuove regole di natura patrimoniale. Queste ultime si sommano al preesistente Fondo di Garanzia costituito dai broker nel 1986, che ha raggiunto oggi la consistenza di oltre 60 milioni di euro.
Alla luce di queste tutele, il broker risulta la figura professionale che meglio protegge i consumatori. Nessun altro intermediario, infatti, è in grado di fornire ai propri clienti tutte le garanzie patrimoniali, professionali e finanziarie che il broker offre nello svolgimento della propria attività.
Il Gruppo Assiteca ha adottato l’opzione prevista dall’art. 117 comma 3bis del Codice delle Assicurazioni (separazione patrimoniale), che stabilisce quanto segue: “Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lettera a), b) e d) che possano dimostrare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro”.
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