Polizza RC Prodotti

Assicurazione per la Responsabilità Civile da difetto di prodotto

La polizza RC Prodotti è una copertura assicurativa essenziale per molte aziende, in quanto tutela nel caso di eventuali danni a persone e cose derivanti da difetti del prodotto.

Il produttore è infatti ritenuto responsabile sia dei danni causati da difetti nel prodotto originatesi in fase di progettazione o fabbricazione, sia dei danni conseguenti a difetti manifestatisi durante l’uso del prodotto.

Il Codice del Consumo - Decreto Legislativo 206/2005 che recepisce in Italia la Direttiva Comunitaria n. 374/1985 definisce un prodotto difettoso quando "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere da questo”. L’ampio concetto di "sicurezza" imputa al produttore un carico considerevole di possibili danni che possono colpire l’integrità fisica del consumatore o i suoi beni.

Per questo, è fondamentale sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Prodotti e allegare agli articoli informazioni e istruzioni d'uso pienamente comprensibili da qualunque utilizzatore, per prevenire possibili fraintendimenti che, per la direttiva 374/85, porterebbero già ad una responsabilità del produttore.

Stipulando un contratto assicurativo, il produttore trasferisce, del tutto o in parte, il rischio economico derivante dalla produzione, importazione o vendita di prodotti difettosi e garantisce al danneggiato il risarcimento che gli spetta.

Cosa copre?

L’assicurazione di Responsabilità Civile da prodotto difettoso rientra tra le polizze RC Terzi e, in quanto tale, obbliga la compagnia assicurativa a risarcire i danni cagionati involontariamente a soggetti terzi, cioè diversi dall'assicurato, tra i quali i clienti utilizzatori.

I danni risarciti dalla polizza RC prodotti sono:

  • Danni corporali a terzi
  • Danni materiali a cose distinte dal prodotto difettoso.

Queste polizze assicurative escludono solitamente i danni subiti dall'azienda causati da difetti dei propri prodotti, come la riparazione e la sostituzione della merce, ma è possibile sottoscrivere apposite estensioni per coprire anche i costi sostenuti per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi, per le spese di smontaggio e rimontaggio o per il ritiro dei prodotti complessi di cui era entrato a far parte il prodotto fabbricato.


L’estensione: il ritiro prodotti

Si tratta di un’estensione di garanzia che opera anche in assenza di danno a persone. Rimborsa i costi sostenuti in seguito a un ritiro reso necessario per un difetto del prodotto imputabile all’assicurato da cui derivi almeno una delle seguenti condizioni:

  • che il prodotto abbia causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o un danno a cose;
  • che ci sia la documentata possibilità che i prodotti assicurati possano provocare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o un danno a cose;
  • che il ritiro sia stato ordinato dall’Autorità competente qualora sia accertata la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori o utilizzatori finali.

La garanzia di fornitura

Quest’estensione di copertura, ancora poco presente nel mercato assicurativo italiano, rientra nell’ambito dell’RCcontrattuale e non necessita il verificarsi di un danno a cose o persone. Serve infatti all’impresa per garantire la conformità del prodotto venduto alle richieste del committente, ad esempio per quanto riguarda le dimensioni, il colore o le misure, che si verifichi o meno un danno a cose o persone. Nel caso si riesca ad ottenere, l’estensione di copertura si concretizza con una clausola come di seguito indicato:

“A parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione si conviene di estendere la copertura assicurativa ad ogni vizio del prodotto inerente alla sua qualità, dimensione, colore ed a ogni altra caratteristica risultante dal contratto di compravendita del prodotto stesso ed accettato dalle parti. Si conviene inoltre che la garanzia vale per ogni vizio e/o difetto del prodotto anche in assenza di morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose. La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione dello scoperto del… a carico dell’Assicurato e in ogni caso la Compagnia non indennizzerà per singolo sinistro e anno assicurativo somma maggiore a…”

I danni patrimoniali (o finanziari) puri

Questa copertura assicura qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o persone, comprendendo quindi le perdite derivanti da difetti nella produzione o progettazione di un prodotto. Opera, ad esempio, nel caso di un prodotto che non può essere immesso nel mercato perché risultato difettoso in fase di test. Non sussistendo alcun danno a un prodotto finito di terze parti, non ci si potrebbe affidare a una tradizionale polizza RC prodotti.

La copertura dei danni patrimoniali puri è molto diffusa all’estero, dove serve prevalentemente a garantire i danni a terzi da interruzione di esercizio che, in Italia, sono compresi nella polizza RC prodotti.

Quando si genera il sinistro?

La polizza RC prodotti di norma è impostata secondo la formula del "Claims Made", che fa partire il sinistro dalla data di denuncia del danno subito o della richiesta di risarcimento per il prodotto difettoso. L’assicurazione copre quindi tutti i danni denunciati durante il periodo di validità della polizza, possibilmente con retroattività illimitata.

Dove vale la copertura?

Prima di firmare il contratto di assicurazione è bene considerare il mercato in cui si opera: di solito la copertura RC prodotti vale anche fuori dai confini nazionali. E' necessario sottoscrivere specifica estensione per l’esportazione in USA, Messico e Canada. E’ in generale sempre necessario individuare la compagnia di assicurazioni giusta a cui rivolgervi, che può essere anche una compagnia estera radicata nel paese in oggetto.

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