Agevolazioni fiscali, incentivi per l'occupazione e modifica delle sanzioni amministrative per gli omessi versamenti contributivi, sono alcuni dei provvedimenti del nuovo Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023.
Agevolazioni fiscali per il welfare aziendale, incentivi per l'occupazione e modifica delle sanzioni amministrative per gli omessi versamenti contributivi sono alcuni dei provvedimenti del nuovo Decreto lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, che coinvolgono anche le aziende.
Il welfare aziendale si conferma un'ottima porta di accesso per migliorare non solo le condizioni di lavoro ma anche di vita dei cittadini.
Decreto lavoro: in vigore le novità introdotte dal Governo
Il decreto legge 48/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", il cosiddetto Decreto lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed è in vigore dal 5 maggio 2023.
Il provvedimento contiene diverse disposizioni, che possono essere suddivise in macro aree: lavoro e sostegno all'occupazione, welfare, sicurezza sui luoghi di lavoro, fisco, trasporti. Tra queste misure, diverse coinvolgono attivamente le imprese, a partire dalle agevolazioni fiscali legate al welfare aziendale.
Considerando le previsioni che coinvolgono espressamente le imprese, vediamo nel dettaglio:
- agevolazioni fiscali per il welfare aziendale;
- incentivi per l'occupazione;
- modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Vediamo nel dettaglio quanto introdotto dal decreto nel nostro ordinamento.
Misure fiscali per il welfare aziendale: fringe benefit esenti fino a 3mila euro
L'esenzione fiscale per fringe benefit e bollette rimborsate, sale a 3mila euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
La misura riguarda l'intera platea dei datori di lavoro, che svolgano arti o professioni, che siano commerciali o non commerciali, pubblici o privati. Nella sostanza i datori di lavoro possono dedurre integralmente dal reddito di impresa i costi sostenuti per l'assegnazione di fringe benefit e il rimborso dei pagamenti delle utenze domestiche dei propri dipendenti. I lavoratori beneficiari, in assenza di ulteriori interpretazioni, dovrebbero essere quelli definiti con l'art.51 del TUIR: i titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Vi è inoltre, come accennato, un ulteriore vincolo: la nuova esenzione è rivolta soltanto ai dipendenti con figli, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli affidati e adottivi. In particolare il riferimento riguarda i figli fiscalmente a carico, che dunque possiedono un reddito proprio non superiore ai 2.840,51 euro annui. Tuttavia per i figli minori di 24 anni, il limite reddituale è innalzato a 4mila euro. Per attestare il possesso del requisito in questione, la norma stabilisce, in capo al lavoratore, l’onere di indicare al proprio datore di lavoro il codice fiscale dei figli.
Welfare aziendale: qual è l'oggetto della nuova esenzione fino a 3mila euro?
L'oggetto dell'esenzione è rappresentato da:
- beni ceduti e servizi prestati (cosiddetti fringe benefit);
- somme erogate o rimborsate per il pagamento per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Per quanto concerne i fringe benefit, l'esenzione deve essere determinata facendo riferimento al valore normale, considerando anche gli sconti d'uso. Mentre per utenze domestiche, facendo riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/2022, che ha fornito chiarimenti per un provvedimento analogo, dovrebbero intendersi:
- contratti riferiti all'abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni, inclusi i locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine, garage o a scopi agricoli;
- in riferimento alle bollette dell'energia elettrica, anche quelle relative ai punti di ricarica per veicoli elettrici;
- utenze intestate al condominio con conseguente ripartizione degli addebiti (ad esempio per il riscaldamento centralizzato);
- utenze intestate al proprietario dell'immobile (nel caso di un immobile in locazione) ma con espressa indicazione nel contratto della previsione dell'addebito analitico e non forfettario dei consumi del lavoratore locatario.
Il provvedimento e dunque il limite di esenzione di 3mila euro, resta in vigore per tutto il 2023, ma applicando il principio di cassa allargato benefit e rimborsi potranno essere assegnati ai lavoratori entro il 12 gennaio 2024.
Inoltre, salvo ulteriori chiarimenti ministeriali, questo beneficio può essere cumulato nell'esenzione fiscale con il bonus carburante di 200 euro previsto dal dl 5/2023.
Incentivi per l'occupazione
Nell'ambito delle iniziative per l'occupazione di soggetti fragili, il decreto introduce due tipologie di incentivi per le assunzioni: per i beneficiari dell'assegno di inclusione e per i giovani.
Partiamo dal primo provvedimento.
È riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'impresa, ad eccezione di premi e contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio è concesso esclusivamente per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi.
Nel caso invece di assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero è ridotto al 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, e nel limite di 4.000 euro su base annua.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo cumulativamente di 24 mesi.
Inoltre l'agevolazione è accessibile esclusivamente inserendo l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato di sanzioni, a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Passando all'incentivo dedicato ai giovani, il decreto introduce un'agevolazione pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso fra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2023, giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (i cosiddetti NEET) e siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
La durata dell’incentivo è di dodici mesi e riguarda assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Sanzioni amministrative per omessi versamenti contributivi
Chiudiamo con una misura volta alla mitigazione della sanzione amministrativa applicata in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, trascorsi tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
La sanzione amministrativa pecuniaria finora applicata, andava da 10mila a 50mila euro, mentre la nuova misura prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte l’importo omesso, dunque agganciando alla cifra dell'omissione la relativa sanzione.
Ricordiamo che permane la soglia di 10mila euro, superati i quali per l’omissione del versamento si conferma la connotazione di reato, con la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro come già previsto dal nostro ordinamento.
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