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Fringe benefit 2020: novità su esenzioni fiscali (raddoppiate) e auto aziendali

A cura di

Lucia Troilo, Responsabile Progetti Welfare

 

Raddoppia la quota di welfare aziendale esentasse riguardante i fringe benefit che passa da 258,23 a 516,46 euro. Cambiano anche i criteri di calcolo sulle auto aziendali in uso promiscuo: aumenti per i veicoli inquinanti, premi per i veicoli green. Vediamo tutte le novità sull’imposizione fiscale dei fringe benefit e, nello specifico, delle vetture business.

 

Il Decreto Legge 104, entrato in vigore lo scorso 15 agosto, eleva per l'anno di imposta 2020 la soglia oltre la quale i cosiddetti fringe benefit devono sottostare alla tassazione IRPEF. Il lavoratore dipendente potrà beneficiare maggiormente dei beni e servizi che l’azienda gli offre, senza che gli stessi concorrano alla formazione del reddito.

La manovra fiscale 2020 aveva già introdotto delle novità in materia di welfare aziendale intervenendo sulla soglia di non concorrenza al reddito per i buoni pasto (sia cartacei che elettronici). Con il DL di agosto invece la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit, regolati dall'articolo 51 comma 3 del TUIR, passa da 258,23 a 516,46 euro annui. Tra i benefici interessati rientrano le auto aziendali ad uso promiscuo, i prestiti aziendali, le concessioni di abitazioni in locazione o in comodato d'uso e le card supermercato.

Tra le diverse possibilità di welfare, i fringe benefit sono sicuramente tra i più apprezzati sia dalle aziende per la semplicità di erogazione, sia dai beneficiari in quanto tali benefit favoriscono le spese quotidiane del singolo e della famiglia. ASSITECA, in qualità di socio AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale), promuove da anni l'innalzamento del limite fiscale. E' auspicabile che la nuova soglia di non imponibilità, oggi limitata al solo 2020, possa diventare una modifica strutturale nella prossima Legge di Bilancio.

Cosa sono i fringe benefit?

Il concetto di fringe benefits non va confuso con quello di flexible benefit, in cui ricadono tutte le misure di welfare aziendale, ovvero servizi, prestazioni e somme che il datore di lavoro elargisce a favore dei propri dipendenti con l’obiettivo di migliorare l’ambiente lavorativo e familiare e aumentare il loro benessere. Vediamo la differenza tra le due tipologie di benefit, legata ai concetti di detraibilità e detassazione.

I Fringe Benefit sono compensi in natura, benefici che il datore di lavoro offre ai dipendenti e che vanno ad aumentare il valore della retribuzione. Sono fringe benefit, ad esempio, i buoni spesa, il buono carburante, la cesta regali per il Natale, l’utilizzo di auto aziendali, il cellulare aziendale con uso anche personale, il portatile, l’alloggio, la concessione di prestiti, i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato e i servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente. Tali concessioni, possono essere stabilite all’inizio del rapporto di lavoro all’interno del contratto, oppure essere ottenute successivamente mediante accordo singolo tra lavoratore e azienda. Questi beni sono conteggiati nel reddito lordo del lavoratore e tassati, a meno che il valore non rimanga sotto una certa soglia. È questa la soglia raddoppiata dal DL di agosto 2020.

Tra i Flexible Benefit rientrano invece le somme, le prestazioni e i servizi che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti in una politica di welfare aziendale. Non sono pertanto compresi nel contratto individuale, ma derivano da accordi e/o regolamenti aziendali o territoriali e hanno l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità di vita dei dipendenti e dei loro familiari. In quest’ottica questi servizi, pur contribuendo ad aumentare la retribuzione, non partecipano alla formazione del reddito imponibile e sono pertanto oggetto di detassazione. Il secondo comma dell’articolo 51 del TUIR elenca tutti i redditi erogati ai dipendenti che non concorrono a formare la base imponibile. Vediamo quali sono:

  • Assistenza sanitaria integrativa; i contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro non sono tassabili fino un massimo di 3.615,20 euro e possono essere destinati non solo al dipendente, ma (dove previsto contrattualmente) anche ai suoi familiari.
  • Somministrazioni di vitto sotto forma di mense aziendali organizzate dal datore di lavoro o da terzi, i buoni pasto o voucher (per un importo giornaliero di 4 euro se cartaceo - precedentemente alla Legge di Bilancio 2020 era di 5,29 euro - e di 8 euro se elettronico - in precedenza era di 7 euro) e le indennità sostitutive di mensa per gli addetti ai cantieri edili o a strutture lavorative temporanee (per un massimo giornaliero di 5,29 euro).
  • Prestazioni di trasporto collettivo come il servizio di navetta, fornito dal datore di lavoro o da terzi, che conduce i lavoratori da un certo luogo alla sede di lavoro e prestazioni di trasporto pubblico, come gli abbonamenti al trasporto pubblico acquistati dal datore di lavoro, oppure i rimborsi per gli abbonamenti acquistati dai lavoratori.
  • Forme di utilità sociali come la partecipazione alla spesa per educazione, ricreazione, istruzione di figli, assistenza sociale.

Perché il welfare aziendale?

Il welfare aziendale si potrebbe definire come una filosofia di performance aziendale lavorativa, con la quale l’azienda comprende che curare il benessere e la soddisfazione dei propri dipendenti porta benefici e aumento di produttività. Un piano di welfare aziendale si delinea con un aumento retributivo non in forma di denaro, ma di benefit non tassati destinati ai lavoratori e ai loro familiari. I molti tipi di agevolazioni o prestazioni che un’azienda può far inserire nel programma di welfare si possono suddividere in:

  • Assistenza sanitaria integrativa;
  • Somministrazioni di vitto;
  • Prestazioni di trasporto collettivo;
  • Prestazioni di trasporto pubblico;
  • Oneri di utilità sociale;
  • Servizi di educazione e istruzione;
  • Servizi di assistenza familiare;
  • Prestazioni per il rischio di non autosufficienza;
  • Previdenza complementare.

Possono beneficiare di un piano di welfare aziendale i lavoratori dipendenti fermo restando che i vantaggi di alcuni tipi di beni e servizi si estendono anche ai familiari dei dipendenti. Per quanto riguarda i fringe benefit, come l'auto aziendale, l'uso del telefono aziendale e i buoni pasto, il beneficiario unico e diretto del bene o del servizio è invece il singolo dipendente in base all'accordo con il datore di lavoro.

Tassazione IRPEF dei Fringe benefit

Se il bene o il servizio utilizzato come benefit ha un valore maggiore ai 516,46 euro annui, concorre a formare reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione in base alle aliquote IRPEF dello scaglione di reddito in cui ricade il lavoratore. La soglia dei 516,46 euro non rappresenta una franchigia: quando nell’anno l’ammontare dei fringe supera la soglia tutto l’importo è assoggettato a tassazione.

Come viene determinato il valore dei beni o servizi ceduti in benefit al dipendente che concorre alla formazione del reddito soggetto a IRPEF? Il trattamento fiscale dei compensi in natura (fringe benefit) è contenuto nel già citato articolo 51 del DPR n. 917/86. Con riferimento alle cessioni di beni, la valorizzazione in esame deve seguire le seguenti regole:

  • applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista, nell’ipotesi di cessione di beni prodotti dall’azienda stessa;
  • applicazione delle disposizioni sul “valore normale” genericamente previste dall’articolo 9 del DPR n 917/86 (disposizione valida in ogni altra ipotesi: cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso, oppure cessione di beni non prodotti dall’azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi).
  • Come già affermato, stabilito il valore dei beni o servizi, ai sensi del citato comma 3, dell’articolo 51 del DPR n 917/86, i fringe benefit concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF per l’intero importo nel caso esso ecceda la soglia di 516,46 euro, consentendo quindi al dipendente di beneficiare maggiormente del fringe benefit.

Auto aziendale in fringe benefit: come cambia la tassazione dal 1° luglio 2020

Se l'auto è concessa solo ad uso aziendale, non vi è alcuna tassa, ma il lavoratore non può usarla anche per esigenze personali e famigliari. L’attribuzione al lavoratore dipendente dell’auto aziendale ad uso promiscuo (cioè sia per uso lavorativo che personale), è considerata invece un fringe benefit e soggetta a tassazione.

Dal 1° luglio 2020 cambia la tassazione, con aumenti per i veicoli più inquinanti e sgravi per quelli ecologici (elettrici e ibridi). Qual è l’imposizione fiscale delle vetture business e quali sono le novità?

La Legge di Bilancio 2020 ha rimodulato i fringe benefit sui veicoli aziendali concessi ai dipendenti e agli amministratori di società, in base ai livelli di emissioni CO2 dell’auto considerati nelle nuove tabelle ACI. Nessuna modifica, invece, in merito alla deducibilità per le aziende. Nel dettaglio, per gli autoveicoli e i ciclomotori ad uso promiscuo del dipendente (di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), e m) DLgs n 285/95), viene assoggettato a tassazione un importo forfettario del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale valore è determinato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. Le tabelle ACI hanno effetto dal periodo di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il fringe benefit funziona allo stesso modo, ma il costo chilometrico di ogni auto aziendale tiene conto anche delle emissioni inquinanti. In questo modo, si penalizzano le auto più inquinanti a favore mezzi ibridi ed elettrici. La soglia da tassare passerà dal 30 al 25% per i veicoli green per percorrenze medie sempre di 15.000 km l’anno. L’aumento, per i veicoli che inquinano di più, sarà graduale e nel 2021 arriverà anche al 50-60% per quelli che presentano emissioni superiori a 190 g/Km.

Si ricorda che le novità sulla tassazione delle auto aziendali non interessano tutti i veicoli, ma solo:

  • le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2020;
  • le auto aziendali concesse al dipendente con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020;

Per tutte le auto aziendali concesse ai dipendenti fino al 30 giugno 2020 valgono le regole precedenti: usufruiscono di un fringe benefit del 30% a prescindere dal livello di emissioni di CO2 del veicolo.

Di seguito la tabella col nuovo calcolo del benefit:

 

Emissioni (G/km di Co2) 2020 km 2021 km
< 60 3.750 3.750
60-160 4.500 4.500
160-190 6.000 7.500
> 190 7.500 9.000

 

Nello specifico, la rimodulazione della tassazione sarà come segue:

  • 25% della tassa sulle vetture con emissioni <60 g/km
  • 30% della tassa sulle vetture con emissioni 60 g/km < 160 g/km
  • + 40% nel 2020 e + 50% dal 2021 della tassa sulle vetture con emissioni 160g/km < 190 g/km
  • + 50% nel 2020 e + 60% dal 2021 della tassa sulle vetture con emissioni > 190 g/km

Prestiti aziendali come fringe benefit

Un altro tipo di benefit è la concessione di prestiti dall’azienda al dipendente. In caso di concessione di prestiti, si assume come compenso in natura il 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno;
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Ciò non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà, in cassa integrazione guadagni, o a dipendenti vittime dell’usura.

Abitazioni concesse in fringe benefit

Il datore di lavoro può concedere in locazione o in comodato d'uso gratuito un immobile al proprio dipendente ed alla su famiglia. In tal caso, la parte considerata come reddito di lavoro e soggetta a tassazione è la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato e la somma versata dal dipendente o trattenuta dal dipendente secondo l'accordo di lavoro.

Facciamo un esempio: per un immobile la cui rendita catastale sia di 1.000 euro e le spese condominiali siano di 1.500 euro annui, se al lavoratore è trattenuta in busta paga una somma di 100 euro al mese, l'importo che concorre al reddito è la differenza tra 2.500 (rendita catastale più spese) e 1.200 euro (trattenuta annua al lavoratore).

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