Il Decreto Dignità e alcuni chiarimenti sulla Circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate
Le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 e il D.L. 50/2017 hanno introdotto importanti cambiamenti in materia di welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato. La circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate si pone l’obiettivo di chiarire gli aspetti rimasti oscuri riguardo a un tema di sempre maggiore interesse per le imprese. Gli employee benefits sono vantaggiosi sia per le aziende che per i dipendenti: possono essere inclusi in programmi di welfare personalizzati grazie alla consulenza di un broker esperto, non solo nella gestione dei rischi aziendali, come Assiteca.
Premi di risultato: detassati e trasformati in misure di welfare
Il welfare è un tema caldo nel dibattito pubblico. Già le leggi di stabilità 2016 e 2017 davano impulso a forme innovative di welfare, soprattutto in tre aree:
- i premi erogati per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione possono essere percepiti con un regime di tassazione agevolato (10% di imposta sostitutiva Irpef) oppure convertiti in misure di welfare, quindi totalmente detassati. I premi di produzione, o di risultato, sono compensi aggiuntivi alla retribuzione di base. Il loro ammontare e i criteri di calcolo vengono di solito pattuiti per ogni singola realtà aziendale tramite contrattazione sindacale, condizione necessaria per l’agevolazione del 10%. Prevederli nell’ambito di un più ampio programma di welfare aziendale è vantaggioso per imprese e dipendenti;
- la sanità integrativa e la previdenza complementare, utilizzando il premio di produttività, sono deducibili anche oltre i limiti previsti dalle norme fiscali;
- la detassazione dei premi pagati dal datore di lavoro per assicurare i propri dipendenti per il rischio di perdita dell’autosufficienza (Long Term Care) o malattie particolarmente gravi (Dread Disease).
Riguardo all’assistenza sanitaria, le detrazioni fiscali si applicano al netto della parte non riconosciuta da parte del datore di lavoro.
Per i premi di risultato destinati a previdenza complementare o assistenza sanitaria integrativa, il datore di lavoro dovrà versare il contributo di solidarietà INPS pari al 10%.
Una novità del 2018 sono le detrazioni sugli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per il rimborso spese anche a favore di familiari a carico, che non comprendono però i biglietti cumulativi, altri titoli di viaggio o carte di trasporto integrate.
Negli ultimi due anni di detassazione sono emersi alcuni dubbi interpretativi, non completamente risolti nemmeno dalla circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018. La circolare dei Consulenti del Lavoro 11/2018 tenta di fornire ulteriori chiarimenti.
L’agevolazione si applica solo nel caso i premi siano rivolti alla generalità dei dipendenti, oppure a specifiche categorie di lavoratori, non se le somme o i benefit riguardano una singola persona. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito entro gli ottantamila euro annui, anche derivante dal lavoro prestato per più di un’azienda.
Il premio di risultato deve avere un tetto massimo di tremila euro, comprese le somme percepite sotto forma di partecipazione agli utili. Tali somme devono tutte comparire nella dichiarazione dei redditi.
Alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori per discutere misure innovative di organizzazione del lavoro spetta una riduzione del 20% sull’aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro, su un premio non superiore a 800 euro. L’applicabilità di tale agevolazione è purtroppo resa sempre più difficile da complicazioni burocratiche che, anziché favorirle, disincentivano le realtà meno strutturate.
Le agevolazioni fiscali relative ai premi di risultato richiedono un accordo sindacale in merito ai criteri di misurazione dei risultati raggiunti. Nel caso di gruppi aziendali, deve essere condotta una misurazione per ogni singola impresa che paga il premio. Le aziende sprovviste di rappresentanze sindacali possono comunque applicare il contratto territoriale di settore, grazie agli ultimi accordi interconfederali.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al 16 aprile 2018 erano attivi 9.952 contratti aziendali e territoriali in cui sono stati introdotti accordi che implicano la detassazione dei premi di produttività e ben 4.139 di questi riguardano programmi di welfare aziendale. Stando al terzo rapporto di Welfare Index Pmi il 4% delle imprese analizzate ha attivato iniziative in almeno quattro aree di welfare aziendale, inclusi ambiti innovativi come la conciliazione vita-lavoro, il tempo libero e la cultura. Il terzo rapporto dell’osservatorio Cisl sulla contrattazione di secondo livello evidenzia che nel biennio 2015-16 è sensibilmente cresciuta la percentuale di accordi che regolano o introducono forme di welfare aziendale.
L’accordo del 28 febbraio 2018 tra Confindustria e le organizzazioni sindacali Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, per la promozione di un modello più efficace e partecipativo di relazioni industriali, conferma una comune volontà a intervenire sul welfare tramite contrattazione. Il welfare contrattuale è considerato un potente stimolo alla crescita del benessere dei lavoratori, attraverso un’estensione di tutele, tra cui la previdenza e sanità integrative e la non autosufficienza.
Il Decreto Dignità: welfare ancora al centro del dibattito
Gli incentivi fiscali stanno definitivamente fornendo un forte impulso allo sviluppo di nuove forme di welfare per il benessere dei lavoratori e il miglioramento delle relazioni industriali.
Il tanto discusso Decreto dignità, dopo più di 10 giorni di rinvii e controlli della Ragioneria sulle coperture, è approdato in Gazzetta n.161 del 13 luglio 2018. La norma prevede alcuni cambiamenti in materia di welfare a livello nazionale, che hanno conseguenze importanti sulle imprese e sul mondo del lavoro.
Stabilisce un aumento dello 0,5% del contributo addizionale (finora pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato) in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Limita i contratti di lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. Si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate.
Introduce misure di semplificazione fiscale, tramite:
- la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” con un nuovo decreto;
- la posticipazione della scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”);
- l’abolizione del cosiddetto split payment, la scissione dei pagamenti con il quale la Pubblica Amministrazione versa l’IVA direttamente all’erario e non al fornitore, per le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni rese da professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenute.