trasporto merci

L’assicurazione della merce trasportata

I beni prodotti o commercializzati fanno la ricchezza di un’azienda e devono essere tutelati al meglio, soprattutto durante il loro trasporto.

 

Il trasporto delle merci è un’attività tanto importante quanto rischiosa. La verifica della posizione assicurativa dei fornitori di trasporto è un’attività fondamentale nelle procedure di risk management di ogni azienda. Deve essere eseguita in maniera scrupolosa e ripetuta ogni anno anche se i fornitori rimangono i medesimi. Per proteggere i propri prodotti da eventuali danni durante il trasporto, le aziende possono ricorrere a soluzioni assicurative mirate. 

Forme di polizze sul trasporto delle merci risalgono al 1300, nel pieno di un’attività mercantile in cui il buon esito di una spedizione poteva determinare la fortuna o il fallimento degli imprenditori dell’epoca. Si tratta in effetti della prima forma di assicurazione di cui gli storici hanno notizia. Il trasporto è certamente meno a rischio di allora, ma l’assicurazione contro i rischi del trasporto è rimasta fondamentale per qualsiasi compravendita di merce.

Perché una polizza assicurativa?

Il mondo del trasporto è complesso e regolato da una normativa uniforme che disciplina i casi di responsabilità del vettore.

Nel caso la merce venga persa o danneggiata nel corso del viaggio, il vettore dovrebbe per legge rispondere risarcendo i danni subiti dall’impresa. Tuttavia, solo in alcuni casi è possibile individuare la responsabilità del vettore a fine del risarcimento e, anche nel caso venga accertata, il risarcimento non è assicurato.

Molti eventi a danno delle imprese avvengono inoltre per forza maggiore, per cui il danno risulta inevitabile, come nel caso di eventi atmosferici, rapine, o altri eventi imprevisti.

Stipulare un’assicurazione appositamente pensata per tutelare il business dai danni che potrebbero derivare dal danneggiamento delle merci durante il loro trasporto garantisce il diritto a sporgere direttamente reclamo, ottenendo un risarcimento del danno ed eliminando il contenzioso, anche nel caso il vettore non abbia responsabilità, sia insolvente o il limite al risarcimento che il vettore è tenuto a pagare per perdita totale o parziale della merce sia inferiore al valore della merce. Questo limite è sancito dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR). Il nostro trasporto stradale nazionale è caratterizzato da un limite irrisorio e totalmente disallineato con quanto invece applicato a livello internazionale e spesso il limite di debito è insufficiente a garantire il risarcimento del danno subito per intero.

Il trasporto interessa frequentemente una pluralità di soggetti (aziende di logistica, transitari, vettori intermedi, terminal), ciascuno dei quali ha una responsabilità che inizia quando la merce viene presa in consegna e termina con la riconsegna al soggetto successivo. Non è sempre agevole o possibile individuare il punto esatto in cui il danno si è verificato e conseguentemente il soggetto responsabile, con il rischio evidente di vedersi respingere la richiesta.

Spesso, inoltre nelle aziende monoveicolari o di piccole dimensioni, i vettori non sono adeguatamente assicurati o addirittura non sono assicurati del tutto.

Se le polizze ci sono, possono essere incomplete, con garanzie escluse e con massimali non idonei a garantire i casi di dolo o colpa grave nei quali il vettore è chiamato a rispondere per l’importo totale del danno che ha causato.

La responsabilità del vettore inoltre non si può tradurre in un immediato diritto al pagamento del danno, spesso occorre discutere e avviare contenziosi anche molto lunghi nei quali può essere necessario farsi assistere da un legale e sostenerne le spese. Il risarcimento che si ottiene dal proprio assicuratore è diretto e consente quindi di evitare litigi con i trasportatori. Le eventuali azioni di regresso saranno svolte direttamente dall’assicuratore solo dopo che avrà risarcito il danno.

Il vettore è tenuto al rimborso delle spese che il suo contraente sostiene per le perizie e l’accertamento dei danni ma spesso questi costi sono oggetto di discussione: ad esempio il vettore solitamente stenta a riconoscere i costi per la distruzione e smaltimento dei residuati del sinistro e le spese di sgombero della sede stradale a seguito di una fuoriuscita del carico.

La polizza garantisce un risarcimento adeguato in tutti questi casi, anche se la responsabilità del danno alla merce fosse del mittente o del destinatario, ad esempio nel caso di imballaggio insufficiente o deterioramento per caratteristiche fisiche della merce, quali alimentari freschi trasportati senza utilizzo di un mezzo frigorifero.

La polizza sul trasporto delle merci

Sebbene sia possibile assicurare un singolo trasporto con una polizza ad esso dedicata (certificato di assicurazione a viaggio), le formule assicurative più diffuse sono a tempo, cioè permettono di garantire le movimentazioni aziendali previste in un arco temporale che solitamente è pari a un anno.

Possono essere completamente automatiche, cioè non richiedere alcun intervento, oppure a dichiarazioni anticipate o posticipate delle singole spedizioni.

In caso di danno totale su un pieno carico si può arrivare ad un limite di risarcimento pari ad euro 30.000. Per i danni parziali occorre calcolare il peso (al lordo dell’imballo) della merce coinvolta.

Esistono forme di contratto a tempo molto comuni e diffuse:

  • Polizza di abbonamento a consumo: utilizzata per coprire un contratto di fornitura che richiede una pluralità di spedizioni successive. Il suo scopo si esaurisce quindi al completamento della fornitura. Ha il vantaggio di poter concordare il costo complessivo con l’assicuratore e fornire un automatismo per le singole spedizioni.
  • Polizza di abbonamento (open policy): prevalentemente utilizzata per il trasporto marittimo ed ha il vantaggio di fornire una copertura automatica di tutte le spedizioni, prevedendo comunque la loro segnalazione riepilogativa entro le scadenze prefissate.
  • Polizza sul fatturato: fornisce una copertura automatica per tutte le spedizioni rientranti nel fatturato vendite dell’azienda. È la forma più utilizzata perché semplifica le operazioni non richiedendo di norma alcun intervento durante l’anno. E’ comoda e vantaggiosa, ma richiede una costruzione attenta e scrupolosa per poter garantire una piena copertura delle esigenze aziendali.
  • Polizza trasporti per conto (stipulata dallo spedizioniere o dal vettore): anche i fornitori dei servizi di trasporto possono offrire l’assicurazione ai propri clienti, mediante una polizza stipulata per conto di chi spetta. Il funzionamento si basa su uno specifico ordine ad assicurare conferito dall’azienda allo spedizioniere o vettore.

Il mercato assicurativo propone per lo più polizze modulari, formate da diverse sezioni (clausole) che completano la polizza per adattarla alle esigenze dell’azienda. E’ utile per ogni tipologia di trasporto marittimo, aereo, terreste e ferroviario e può naturalmente essere circoscritta alle sole forme utilizzate.

Diversi decenni di gestione e di interpretazioni di situazioni di trasporto e soprattutto di sinistri hanno consentito ai tecnici specializzati di migliorare sensibilmente anche le stesse polizze all risks, attraverso l’elaborazione di contratti molto sofisticati, in grado di recepire le sempre più complesse esigenze commerciali o le moderne prassi di esecuzione del trasporto.

Assiteca, con la sua Divisione Trasporti, vanta un’esperienza pluriennale nel settore e offre una consulenza mirata alla mitigazione del rischio. Seleziona inoltre polizze innovative e complete, in grado di rispondere alle esigenze vecchie e nuove degli operatori industriali, grazie anche ad una perfetta conoscenza dei contratti di trasporto e delle regole sulle compravendite internazionali.