E’ una vera e propria rivoluzione culturale: la legge Gelli (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017) rende più stringente, e quindi di fatto obbligatoria, l’adozione di un modello organizzativo di gestione del rischio clinico in tutte le strutture sanitarie sia pubbliche che private, chiamate ad attivare funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la sicurezza delle cure e contrastare la “medicina difensiva”.
La prevenzione dei rischi e la formazione diventano quindi strumenti indispensabili per tutti gli operatori. La legge prevede che nel processo di gestione del rischio clinico debbano partecipare tutti gli operatori che prestano la loro attività presso le strutture, a prescindere dal loro contratto di lavoro.
Una delle novità più rilevanti riguarda la responsabilità dei medici, che diventa “extracontrattuale” per tutti coloro, pubblici o privati , che non contraggono un'obbligazione diretta con il paziente: a livello penale, non sarà punibile chi ha provocato un danno per imperizia, se ha rispettato le buone pratiche e le linee guida. L’imprudenza e la negligenza invece continuano ad essere sanzionate come prima. L’errore del medico causato dalla sola imperizia quindi, verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave: potranno essergli contestati reati quali omicidio colposo e lesioni personali.
La responsabilità della struttura sanitaria, invece, resta sempre “contrattuale”: spetta quindi all’ospedale o alla clinica o alla Asl dimostrare di non avere delle responsabilità. Resta “contrattuale” anche la responsabilità dei medici LP, che agiscono in proprio e/o che utilizzano le strutture per le prestazioni sanitarie da erogare ai propri pazienti.
La legge individua nella struttura il soggetto principale verso il quale indirizzare le richieste di risarcimento.
I medici e gli operatori sanitari che non contraggono obbligazione diretta con i pazienti, quindi, alleggeriti dal cosiddetto “primo rischio”, dovranno obbligatoriamente assicurarsi per le azioni di rivalsa, che sono ammesse in caso di colpa grave. Per i dipendenti pubblici l’azione di rivalsa si effettua innanzi alla Corte dei Conti, per i medici delle strutture private la rivalsa è davanti al giudice ordinario. Per effettuare la rivalsa occorre, tassativamente, che ogni struttura avvisi il medico entro 10 giorni dall’inizio dell’istruttoria di gestione del sinistro; la rivalsa deve essere effettuata entro 1 anno dall’avvenuto pagamento del danno ed è limitata a tre volte il reddito annuo lordo del medico. Anno di riferimento quello nel quale si è manifestato il caso.
Secondo alcune simulazioni effettuate da Ania, il costo delle coperture, proporzionato sullo stipendio lordo, dovrebbe essere inferiore rispetto alla situazione attuale.
La legge prevede inoltre che l’assicurazione delle strutture Sanitarie, Pubbliche o Private, valgano anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura, ancorché non dipendente dell’Assicurato ma utilizzate nello svolgimento dell’attività. Le Polizze delle strutture (e anche dei medici in libera professione) devono avere una retroattività e una garanzia postuma di 10 anni.
Il cittadino che ritiene di aver subito un danno può richiedere il risarcimento alla struttura sanitaria, soggetto in genere dotato di maggiori garanzie in termini di risarcimento. In caso di contenzioso, viene però prima resa obbligatoria la via della conciliazione, anche per rendere più brevi i tempi di risarcimento. Il paziente, può procedere con un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura e/o del medico, al fine di ampliare il suo diritto ad essere risarcito. Di fatto la legge sanitaria si ispira al modello già in vigore per la RCA. E’ comunque fatta salva la possibilità di citare il medico, da solo o in solido con la strutture. In questo caso però il richiedente ha l’onere della prova in quanto il medico risponde solo per colpa grave. Ad esso si applica la responsabilità “extracontrattuale” e la prescrizione è di 5 anni.
Altra novità riguarda l’istituzione di un fondo di garanzia, alimentato con una aliquota delle polizze assicurative e dedicato al rimborso dei danni ai pazienti che hanno come controparte una compagnia fallita o non in grado di coprire il danno o con massimale inadeguato.
La sicurezza delle cure diventa quindi un diritto: viene effettuato un controllo istituendo sia l’osservatorio nazionale che il garante delle buone pratiche sanitarie al quale fare ricorso. Stringenti gli obblighi di trasparenza. Ogni struttura deve pubblicare i dati dei risarcimenti effettuati negli ultimi 5 anni e inviare all’osservatorio i dati completi dei sinistri. Inoltre viene garantito l’accesso agli atti e si prevede che le strutture debbano fornire ai pazienti o ai loro legittimi rappresentanti, la documentazione clinica entro 7 giorni dalla richiesta.
L’IMPEGNO DI ASSITECA A FIANCO DELLE STRUTTURE SANITARIE
Consapevole di tutte le novità introdotte dalla Legge Gelli e dall’esigenza delle strutture sanitarie di dotarsi di una struttura di risk management, Assiteca ha elaborato una proposta di analisi, trattazione e gestione del rischio sanitario, basata su una serie di servizi di cui la polizza è uno strumento fra molte altre attività da prevedere e mettere in atto.
- Definizione insieme all’Azienda una nuova impostazione per la copertura del rischio: un mix fra tutela assicurativa e “gestione diretta” di parte dei sinistri;
- Gestione della parte “risarcitoria” con rigore, unendo la massima disponibilità al confronto con gli utenti, nell’intento di abbassare al minimo il contenzioso, e alla tutela del legittimo interesse della struttura Sanitaria;
- Attuazione di tutte le procedure e gli obblighi informativi e formativi, legati alla trasparenza, che la legge prevede.