Dopo un lungo iter, è finalmente inserito nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis).
Verrà quindi punito con la reclusione fino a 18 anni il conducente che, a causa della propria condotta imprudente, sia la causa di un evento mortale.
Rimane invariata la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) per chi causa la morte violando il codice della strada.
La sanzione, però, si inasprisce per chi guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcol emico oltre l’1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe: si rischiano dagli 8 ai 12 anni di carcere.
Se il tasso alcolemico, invece, supera lo 0,8 g/l o si provoca l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose come l’eccesso di velocità, la guida contromano, le infrazioni ai semafori, i sorpassi o le inversioni a rischio, si è puniti con la reclusione da 5 a 10 anni.
Se a perdere la vita sono più persone, il colpevole rischia fino a 18 anni.
Inasprite le pene anche per le lesioni stradali: se si guida ubriachi o drogati si rischiano dai 4 ai 7 anni per le lesioni gravissime, dai 3 a 5 per quelle gravi. Se il tasso alcolemico non supera lo 0,8 g/l o l’incidente è provocato da manovre pericolose, la pena è da 1 anni a 6 anni e 3 mesi per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Pesanti aggravanti sono previste per chi fugge dopo aver causato un incidente: la pena viene aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non potrà essere inferiore a 5 anni di reclusione per omicidio e a 3 per aver procurato lesioni. Non solo: verranno puniti con sanzioni più pesanti anche coloro che si mettono alla guida senza patente o senza assicurazione.
La pena, invece, viene diminuita fino alla metà nei casi in cui la vittima abbia un concorso di colpa.
A tutti i condannati, o a coloro che patteggiano, sarà revocata la patente, che potrà essere riconseguita solo dopo 15 anni in caso di omicidio (30 per chi fugge) e 5 se si procurano lesioni.