Autotrasporto merci: nuovi controlli fiscali

C’è un’importante novità che riguarda tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto di merci: committente, caricatore, proprietario merci e vettore stradale.

Con la circolare del 13.12.2011 il Ministero dell’Interno con la collaborazione del Comando Generale della Guardia di Finanza stabilisce che qualora vengano accertate dai vari compartimenti di Polizia Stradale e GdF violazioni inerenti a norme determinanti la responsabilità condivisa degli operatori della filiera del trasporto, venga messo al corrente il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza per gli accertamenti fiscali di sua competenza. La procedura entrerà in vigore il 1° Gennaio 2012 con la funzione di “progetto pilota” su casi che verranno rilevati tra il 1/1/2012 e il 30/3/2012.
L’intervento si riferisce al Decreto Legislativo 286/2005 che prevede specifiche responsabilità condivise fra tutti i soggetti parte della filiera del trasporto, in caso di violazione della legge 298/74 e di alcune norme del codice della strada con lo scopo di segnalare i soggetti in capo ai quali possa delinearsi un “fattore di rischio” fiscalmente rilevante (come descritto dall’art. 36 DPR 600/73).

Scatterà una segnalazione e quindi i possibili controlli, a prescindere dal soggetto al quale la violazione venga direttamente contestata, nei seguenti casi:

Violazioni della legge 298/74 inerenti l’esercizio abusivo della professione di autotrasportatore:
1) esercizio abusivo della professione di autotrasportatore (art 26 l.298/74)
2) trasporto internazionale abusivo di cose conto terzi (art.46 l.298/74)
3) cabotaggio stradale in violazione normativa comunitaria (art.46 bis l.298/74 come modificato da l. 120/2010)

N.B. La violazione di una di queste norma comporta un’importante sanzione pecuniaria (da € 5.000 a € 15.000) e il fermo amministrativo ovvero confisca del mezzo (ndr: e del carico) in caso di reiterazione.

Violazioni d.lgs 286/2005 – documentazione probatoria trasporto:
4) mancanza scheda di trasporto (o copia contratto di trasporto se in forma scritta) o di documento equipollente;
5) alterazione / erronea compilazione scheda trasporto;
6) mancanza istruzioni scritte a bordo in caso di violazioni inerenti:
a. limiti di velocità (142 CdS)
b. mancata osservanza tempi di guida e di riposo (174 CdS)

Violazioni del codice della strada:
7) superamento sagoma / massa limite (art. 61/62 CdS)
8) inidonea sistemazione carico sui veicoli (art. 164 CdS)
9) sovraccarico veicoli a motore / rimorchi (art.167 CdS)

Sebbene con la mera segnalazione non ci sia la certezza che verrà posto in essere dalle Autorità preposte un accertamento, è comunque bene comprendere che l’inadempimento di soggetti a valle della filiera – e al di fuori del controllo dell’Azienda proprietaria del carico – può comportare la conseguenza di essere inseriti nella “black list ” del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che a sua volta potrà decidere su quali aziende partire con le indagini per verificare comportamenti fiscalmente rilevanti ed eventualmente fraudolenti.

Come può l’Azienda proprietaria del carico tutelarsi in questi casi?
a) attraverso una adeguata predisposizione documentale secondo i criteri stabiliti dalla legge;
b) mediante precise istruzioni scritte agli incaricati del trasporto;
c) dotandosi di una copertura assicurativa che le consenta sia di proteggere il danno patrimoniale conseguente alla confisca di merce, sia di disporre di un servizio legale con costi a carico della compagnia assicuratrice che possa intervenire prontamente a difesa dell’Azienda proprietaria del carico.

LA RISPOSTA DI ASSITECA

Assiteca già a fine del 2005 precorreva i tempi con FlexCargo: una polizza assicurativa esclusiva progettata dalla Divisione Speciale Trasporti a copertura sia di tutti i danni e le perdite materiali e diretti alle merci, sia del rischio di confisca del mezzo e delle spese legali di difesa per le violazioni dell’art. 7 del D. Lgs 286/2005 e successive modifiche.

FlexCargo prevede infatti tre principali tutele:

  • ASSICURAZIONE TRASPORTI: sono assicurate tutte le merci e prodotti – incluse le materie prime e i semilavorati – relativi all’attività imprenditoriale dell’Assicurata, purché sussista un interesse assicurabile primario o “sussidiario” della stessa. Tali merci e prodotti sono coperti durante il trasporto marittimo, aereo, terrestre e per acque interne, con qualsiasi mezzo di trasporto esso venga effettuato, sia di proprietà sia di terzi, nonché durante le giacenze in corso di transito, nonché quelle nell’ambito di fiere, mostre ed esposizioni e simili.
  • CONFISCA: la copertura assicurativa è estesa a coprire i danni e le perdite alle merci assicurate causati da confisca disposta dall’Autorità competente per violazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo 286/2005 e successive modifiche.
  • ASSICURAZIONE DELLA DIFESA LEGALE: gli Assicuratori assumono a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 15.000,00 per sinistro, illimitato per anno, e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurata conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia in riferimento al disposto del Decreto Legislativo 286/2005.

 

Per avere maggiori informazioni e per ogni necessità in merito, potete scrivere a alessandro.cavallini@assiteca-sa.it